Riforma dello Sport

Pensioni sportivi 2025: istruzioni INPS sul FPLS

Con la circolare n. 127 del 22 settembre 2025, l’INPS ha fornito chiarimenti di dettaglio sulla disciplina previdenziale applicabile ai lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (FPSP), istituito dal D.lgs. 36/2021 e riformato dal D.lgs. 163/2022. 

La riforma ha introdotto una gestione unitaria delle posizioni assicurative per atleti, tecnici e altre figure professionali del settore, superando le frammentazioni tra Fondo pensioni sportivi professionisti (ex ENPALS), Fondo lavoratori dipendenti e Gestione separata.

Le disposizioni si applicano dal 1° luglio 2023, con rilevanti effetti sugli adempimenti dei datori di lavoro sportivi e sugli obblighi contributivi e pensionistici da parte di consulenti e professionisti incaricati della gestione dei rapporti di lavoro.

 Dal 1° luglio 2023 i lavoratori sportivi come definiti dalla riforma,  sono iscritti al FPSP, salvo i collaboratori del settore dilettantistico, che restano nella Gestione separata.

Il sistema pensionistico applicabile varia in base alla data di iscrizione e all’anzianità contributiva:

  • Iscritti prima del 1996: accesso a pensioni con sistema misto, con specifiche regole di vecchiaia anticipata.
  • Iscritti dal 1996 e dal 1° luglio 2023: applicazione del sistema contributivo puro, con requisiti anagrafici e contributivi analoghi a quelli del FPLD, ma con alcune Peculiarità legate all’attività sportiva.

Il FPSP garantisce prestazioni pensionistiche (vecchiaia, anticipata, invalidità, inabilità, ai superstiti), nonché supplementi e pensioni supplementari. È prevista inoltre la possibilità di valorizz

L’Allegato n. 1 riepiloga le categorie di lavoratori iscritti al FPSP e i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per gli iscritti al Fondo ante e post 31 dicembre 1995.

GliAllegati n. 2 e n. 3 illustrano, rispettivamente, gli schemi riepilogativi della contribuzione utile a pensione nel Fondo per gli iscritti ante e post 1° gennaio 1996 ai fini dell’accesso alle prestazioni pensionistiche, nonché alcuni esempi relativi all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 374, lettera c), della legge n. 205/2017.

Vediamo le principali indicazioni  nei paragrafi seguenti 

Quadro normativo: lavoratore sportivo – regime applica bile

La nozione di lavoratore sportivo include atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, preparatori atletici, arbitri e ogni tesserato che, a fronte di corrispettivo, svolga attività necessarie alla pratica sportiva, a prescindere dall’ambito dilettantistico o professionistico

  • Iscrizione al FPSP: riguarda i lavoratori subordinati e, se in ambito professionistico, anche i collaboratori coordinati e continuativi.
  • Gestione separata: vi confluiscono invece i lavoratori autonomi e co.co.co. del settore dilettantistico.

 Il regime pensionistico applicabile è il contributivo puro per tutti i lavoratori sportivi privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, cioè:

  • iscritti al FPSP dal 1996 in poi,
  • nuovi iscritti al 1° luglio 2023 (inclusi dilettanti con co.co.co. o subordinati),
  • soggetti provenienti da altre gestioni con contribuzione iniziata dal 1996.

Invece

  1. Sportivi professionisti già iscritti al Fondo al 31 dicembre 1995  continuano a vedersi applicato il sistema retributivo o misto, a seconda dell’anzianità maturata.
  2. Figure confluite dal Fondo Spettacolo (FPLS)  se in possesso di anzianità ante 1996, mantengono diritto a pensione con il sistema retributivo/misto.

INPS segnala inoltre che:

  • l'annualità contributiva si consegue con  260 contributi giornalieri annui su 312 giorni convenzionali;
  • è possibile il cumulo gratuito tra FPSP, FPLD, gestioni autonome CD/CM ed ex ENPALS;
  • per la totalizzazione internazionale è prevista la validità dei periodi assicurativi maturati in Stati UE/SEE, Svizzera, Regno Unito (anche post-Brexit) e Paesi convenzionati;
  • In merito al massimale retributivo: per iscritti post-1996 si applica il tetto previsto dall’art. 2, c. 18, L. 335/1995.

Chiarimenti operativi per l’accesso a pensione sportivi

Per la corretta gestione previdenziale dei lavoratori sportivi, la circolare stabilisce i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e le condizioni di compatibilità con altri redditi:

  1. Pensione di vecchiaia anticipata (iscritti ante 1995): accessibile a 54 anni con almeno 20 anni di assicurazione e 5.200 contributi giornalieri.
  2. Pensione anticipata contributiva (iscritti dal 1996): 42 anni e 10 mesi per uomini e 41 anni e 10 mesi per donne; alternativa con 64 anni di età e 20 anni effettivi di contribuzione.

Importo soglia: dal 2024 la prima rata deve essere ≥ 3 volte assegno sociale (ridotta a 2,8 per madri con un figlio e 2,6 per madri con due o più figli). Dal 2030 la soglia passa a 3,2 volte.

Pensione di vecchiaia contributiva: ordinaria a 67 anni con 20 anni di contributi (importo ≥ assegno sociale) oppure alternativa a 71 anni con 5 anni di contribuzione effettiva, indipendentemente dall’importo.

Cumulo e ricongiunzioni: consentito l’utilizzo dei contributi di più gestioni, sia nazionali che estere, con le regole vigenti in materia.

Incumulabilità: le pensioni conseguite non sono cumulabili con redditi da lavoro sportivo dilettantistico, salvo deroghe per lavoro autonomo occasionale nei limiti previsti (5.000 euro).

Tabella riepilogativa requisiti pensionistici

Prestazione Età Contributi richiesti Condizioni
Vecchiaia anticipata (ante 1995) 54 anni 20 anni (5.200 giornalieri) Cessazione rapporto di lavoro
Anticipata contributiva (dal 1996) 42a 10m (uomini) / 41a 10m (donne) Effettivi, esclusi figurativi Incrementi speranza di vita dal 2027
Anticipata contributiva alternativa 64 anni 20 anni effettivi Importo ≥ 3x assegno sociale (dal 2024)
Vecchiaia contributiva ordinaria 67 anni 20 anni Importo ≥ assegno sociale
Vecchiaia contributiva alternativa 71 anni 5 anni effettivi Indipendente dall’importo

Cumulabilita con redditi da lavoro

La circolare n. 127/2025 chiarisce che, a decorrere dal 1° luglio 2023, anche i redditi derivanti da lavoro sportivo dilettantistico assumono rilevanza ai fini del cumulo con i trattamenti pensionistici erogati dal Fondo Pensione Lavoratori Sportivi (FPSP).

Regola generale: per i pensionati titolari di trattamenti a carico del Fondo (pensione di vecchiaia, anticipata, invalidità, ecc.) vige il divieto di cumulo con redditi da lavoro sportivo, sia subordinato sia di collaborazione coordinata e continuativa. Tali redditi rientrano tra le fattispecie che comportano incumulabilità.

Eccezioni: resta ferma la possibilità di cumulo con redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui, secondo quanto già previsto per altre tipologie di pensioni anticipate (quota 100, quota 102/103, APE sociale, pensione anticipata flessibile).

Prestazioni interessate: l’incumulabilità opera nei confronti dei titolari di pensioni di invalidità, assegni ordinari, pensioni anticipate (incluse quelle a 64 anni con 20 anni di contributi effettivi) e altre forme introdotte dalle leggi di bilancio più recenti

APE sociale e indennizzo per cessazione attività commerciale: lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica comporta, di regola, la decadenza dal beneficio, salvo che i compensi rientrino nei limiti di reddito consentiti dalle specifiche norme (8.000 euro per redditi assimilati a lavoro dipendente, 4.800 euro per redditi di lavoro autonomo fino al 2023; dal 2024, solo lavoro autonomo occasionale fino a 5.000 euro lordi).

Norma transitoria per il 2023

Per i compensi percepiti nel periodo d’imposta 2023, derivanti da lavoro sportivo dilettantistico e qualificati fiscalmente come redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. m) TUIR, è prevista un’esclusione fino a 15.000 euro dalla base imponibile. In tal caso non opera il recupero per incumulabilità o incompatibilità con le prestazioni pensionistiche

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