Rubrica del lavoro

Nuove risorse per il Fondo solidarietà telecomunicazioni: come funziona

Con il decreto del 4 agosto 2023 pubblicato sul sito del Ministero del lavoro è stato istituito  il  nuovo “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”, dai sensi degli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, che riguarda le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, ovvero :

  • servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o 
  • servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali 
  • esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); 
  • assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; 
  • soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni 
  •  servizi per contenuti digitali e multimediali.

Il Fondo è operativo dal 15 febbraio 2024

 Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro  non sono più soggetti al  Fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti al  FIS  restano acquisiti al medesimo fondo.

Con il messaggio 1274 del 27 marzo 2024 INPS ha comunicato  le modalità di richiesta a partire dal 28 marzo   2024 sulla piattaforma OMNIA IS con domande precompilate. vedi ultimo paragrafo.

AGGIORNAMENTO 4 AGOSTO 2026

Con il messaggio n. 2548 del 3 agosto 2026, in attuazione del decreto interministeriale 17 aprile 2026, che integra il decreto istitutivo del Fondo. La novità operativa riguarda il trasferimento di risorse dal Fondo di integrazione salariale (FIS) al bilancio del Fondo bilaterale.

In pratica, l'INPS ha certificato e trasferito una quota parte del patrimonio accumulato dalle imprese del settore telecomunicazioni presso il FIS, quantificata in 18.060.039,79 euro. Il trasferimento è avvenuto alla data di entrata in vigore del D.I. 17 aprile 2026 (9 giugno 2026). Le risorse  sono destinate  esclusivamente a finanziare l'assegno di integrazione salariale ex art. 30, comma 1-bis, D.Lgs. 148/2015, riservato ai datori di lavoro che prima confluivano nel FIS.

Con la delibera n. 113/2026, il Comitato amministratore ha stabilito che le domande di assegno già giacenti vengano esaminate in ordine cronologico, fino ad esaurimento di questa specifica disponibilità.

 Attenzione: l'INPS segnala che il Fondo, al momento, sconta una temporanea carenza di risorse anche per le prestazioni integrative ordinarie (integrazioni salariali ordinarie/straordinarie e formazione), che restano finanziabili solo nei limiti delle disponibilità progressivamente presenti.

Fondo solidarietà telecomunicazioni: gestione 

 Il Fondo non ha personalità giuridica e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale presso l’INPS,

 Sara gestito da  un Comitato Amministratore , nominato dal Ministro del lavoro e in carica per 4 anni, composto da :

  • quattro componenti designati da Assotelecomunicazioni –Asstel 
  •  quattro componenti designati da SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UG 
  • due dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze

 ai quali non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Prestazioni del Fondo bilaterale di solidarietà Telecomunicazioni

1. Il Fondo assicura in particolare  le seguenti prestazioni:

  1.  finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell'Unione europea;
  2.  prestazioni integrative, in termini di importi, e aggiuntive in termini di durata  rispetto alle prestazioni per cessazione del rapporto di lavoro
  3.  prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro
  4.  prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
  5.  assegno straordinario di incentivo all'esodo  per i lavoratori con requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
  6.  versamento mensile  opzionale di contributi previdenziali per la  staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni,  e contestuale assunzione di lavoratori  under  35 ann  per un periodo non inferiore a tre anni, anche in apprendistato 
  7.   assegno di integrazione salariale  sostitutivo della cassa integrazione guadagni straordinaria, del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) .

Le prestazioni sopracitate andranno richieste dalle aziende  previa informazione e consultazione sindacale  nei termini previsti per legge:

  • non  prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione delle attività lavorative e 
  • non oltre il termine di 15 giorni dal loro inizio .

Contributi finanziamento Fondo Telecomunicazioni

Tutte le imprese rientranti nell'art. 10 d.lgs 148 2015   sono tenute al versamento 

  •  per le prestazioni di cui alle lett. a), b), c),un contributo ordinario mensile dello 0,45% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti ma esclusi i dirigenti).
  • per le prestazioni di cui alle lett. b) e c),, anche contributo addizionale nella misura dell’1,5%  a carico del  datore di lavoro,  differenziato secondo la tipologia di prestazione
  • per le prestazioni d,e,  f, un contributo straordinario .

 Le imprese non rientranti nel campo di applicazione  citato    sono tenute al versamento dei seguenti contributi 

– ordinario mensile dello 0,80% (ripartito tra datore, due terzi, e lavoratore, un terzo) sull’imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti, ma esclusi i dirigenti);

– addizionale a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile la somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori interessati dalla prestazione.

Fondo TLC: domande con OMNIA IS – regime transitorio e scadenze

Con il messaggio 895 2024 Inps  ha comunicato che on la nomina del  Comitato amministratore  il Fondo TLC, è divenuto  pienamente operativo. Di conseguenza sono autorizzate  le domande di assegno di integrazione salariale presentate dal 15 febbraio 2024. 

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo TLC non possono più richiedere,  per gli eventi decorrenti dal 31gennaio 2024 la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo di integrazione salariale (FIS).

Dal 28 marzo 2024 è operativo il servizio di presentazione della domanda sulla piattaforma OMNIA IS .

  • Le istanze per periodi  intercorrenti tra il 31 gennaio 2024 e il 28 marzo 2024 sono considerate nei termini se presentate entro 15 giorni dal 28 marzo 2024 (12 APRILE 2024)
  •  Per le domande riferite a causali per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), riferite a periodi di sospensione o riduzione tra il 1° gennaio 2024 e il 28 marzo 2024, il termine di presentazione scade alla fine del mese di aprile 2024.
  • Per le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa successivi al 28 marzo 2024, si applicano gli ordinari termini di presentazione.

E' possibile anche  accedere, tramite un link presente nella sezione "Altri Servizi", all'applicazione che consente di visualizzare il calendario del fruito per l’unità produttiva interessata dalla domanda.