Lavoro forzato, ecco le nuove regole UE per le imprese
Con la comunicazione pubblicata il 3 settembre 2026 sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (C/2026/4637), la Commissione europea ha adottato le linee guida applicative del regolamento sul lavoro forzato. Il testo non ha valore giuridico autonomo — l'interpretazione vincolante resta competenza della Corte di giustizia — ma fornisce alle autorità competenti, alle dogane e agli operatori economici i criteri concreti per applicare un divieto che entrerà in vigore dal 14 dicembre 2027.
La normativa sul lavoro forzato: cos’è
Le linee guida fanno riferimento al regolamento (UE) 2024/3015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che vieta di immettere, mettere a disposizione o esportare dal mercato unico beni ottenuti anche solo in parte con lavoro forzato, in qualunque fase di estrazione, produzione o trasformazione.
Non si tratta quindi di un divieto generale verso determinati Paesi, settori o imprese, ma di una misura mirata al singolo prodotto — inclusi componenti e semilavorati — a prescindere da origine, settore e tipologia.
La nozione di lavoro forzato è contenuta nella convenzione OIL n. 29 : si tratta del lavoro estorto sotto minaccia o senza consenso spontaneo, comprensivo del lavoro minorile forzato, e nella convenzione OIL n. 105 per il lavoro imposto dalle autorità statali.
In cosa consistono i controlli
Il modello delineato dalle linee guida si sviluppa in tre fasi, affidate alle autorità
- valutazione iniziale del rischio,
- eventuale indagine formale e, in caso di esito positivo,
- decisione di divieto con le connesse misure di esecuzione.
Nella selezione dei casi le autorità seguono un approccio basato sul rischio, considerando gravità ed entità del fenomeno (incluso quello di matrice statale), i volumi di prodotto coinvolti e l'incidenza della componente sospetta, valutata non solo in termini fisici ma anche funzionali ed economici.
Tra gli indicatori rilevanti figurano:
- l'assegnazione coattiva del lavoro,
- la limitazione della libertà personale,
- le minacce di sanzioni,
- la sorveglianza e
- la coercizione psicologica.
Nella fase preliminare gli operatori hanno 30 giorni lavorativi per fornire informazioni sulle misure adottate per prevenire o rimediare al rischio; l'autorità deve si esprime di norma nei successivi 30 giorni, stabilendo se sussista un "sospetto fondato" su base oggettiva e verificabile, mentre l'indagine formale si conclude indicativamente entro nove mesi.
Per le filiere extra-UE, l'interlocutore principale resta l'importatore unionale, anche quando il rischio è localizzato presso un fornitore indiretto.
Gli adempimenti delle imprese
L'aspetto più rilevante per le imprese importatirici riguarda il ruolo della due diligence, che le linee guida valorizzano non solo come misura preventiva ma come strumento di prova: policy formali, certificazioni o audit non calibrati sul contesto specifico non hanno valore di per sé mentre saranno determinanti
- la mappatura effettiva della filiera,
- la tracciabilità delle materie prime,
- le clausole contrattuali,
- i meccanismi di reclamo e
- gli audit indipendenti,
da documentare con elementi concreti — fatture, documenti di trasporto, dati produttivi, identificativi del prodotto come modello, lotto o passaporto digitale. In caso di violazione accertata, l'autorità vieta l'immissione, la messa a disposizione e l'esportazione del prodotto, disponendone il ritiro dal mercato e, di regola, lo smaltimento.
Per gli importatori e gli operatori esposti a filiere internazionali che intendano prepararsi al 14 dicembre 2027 significa costruire una tracciabilità effettiva — non solo dichiarativa — capace di collegare prodotto, fornitore, impianto e misure adottate.
Box operativo di riepilogo
| Di cosa si tratta | Le linee guida della Commissione UE (C/2026/4637 del 3 settembre 2026) spiegano come applicare il Regolamento (UE) 2024/3015 del 27 novembre 2024, che vieta di vendere o esportare prodotti realizzati con lavoro forzato |
|---|---|
| Da quando si applica | Dal 14 dicembre 2027 |
| Chi è coinvolto | Tutte le aziende che vendono o esportano prodotti nell'UE — non solo chi produce, ma anche chi importa o distribuisce |
| Cosa è vietato | Vendere o esportare un prodotto realizzato, anche solo in parte, con lavoro forzato — in qualsiasi fase della filiera, anche all'estero |
| Chi controlla | Le autorità nazionali competenti: sono loro a condurre l'istruttoria e a decidere se procedere |
| Chi deve rispondere in caso di controllo | Se il rischio riguarda un fornitore estero difficile da raggiungere, l'autorità si rivolge all'importatore UE, anche se il problema è più a monte nella filiera |
| Quanto tempo c'è per rispondere | 30 giorni lavorativi per fornire le informazioni richieste; l'autorità decide entro altri 30 giorni se il sospetto è fondato; l'indagine vera e propria dura in genere fino a 9 mesi |
| Cosa conviene fare da subito | Mappare la propria filiera, conservare contratti, fatture, audit e documenti di tracciabilità: sono le prove che servono per rispondere in modo credibile a un eventuale controllo |
| Attenzione | Avere solo una policy scritta o un certificato non basta: se non riflette controlli reali sulla filiera, non protegge l'azienda |
| Cosa succede se viene accertata una violazione | Il prodotto non può più essere venduto o esportato, viene ritirato dal mercato e, di norma, smaltito |
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