Lavoratori fragili: in arrivo proroga per smart working e nuovi fondi
La converione in legge del decreto n. 105 2021 ha previsto pochi giorni fa la conferma fino al 31 ottobre 2021 del diritto per i lavoratori fragili di
- svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile oppure
- essere adibiti a mansioni divierse nella stessa categoria o ad attività formative.
Si rammenta che i lavoratori fragili sono quelli in condizione di particolare rischio rispetto al contagio da COVID 19 per immunodepressione e gravi patologie croniche, disabilità gravi, comorbilità.
Sono già in arrivo però importanti novità in materia di tutele sia per i lavoratori fragili che per gli altri dipendenti
Nell'iter di conversione del DL 111 2021 è stata approvata alla Camera la proroga del diritto al lavoro agile fino al 31 dicembre 2021 e nel passaggio al Senato non sono previste modifiche.
Sembra anche che verrà rifinanziata la tutela dell'indennità per gli eventi di quarantena del 2021 con 900 milioni. La decisione dovrebbe essere presa nel consiglio dei Ministri di oggi 23 settembre
La mancanza di risorse era stata evidenziata dall'INPS nel messaggio 2842 del 6 agosto scorso che ricordava le tutele previste dall'art 26 del dl 18 2020, successivamente prorogate da altri decreti di emergenza, in particolare:
- l'indennita di malattia per quarantena (comma 1),
- la malattia parificata al ricovero ospedaliero dei lavoratori fragili (comma 2) e
- la malattia da infezione Covid (comma 6).
Il messaggio ribadiva che:
- per gli eventi verificatisi nel 2020, le relative prestazioni saranno sempre riconosciute, con relativo aggiornamento contributivo degli estratti conto dei dipendenti interessati. I datori di lavoro devono esporli i nel flusso uniemens con i relativi codici (MV6 e MV). Solo nel caso in cui le prestazioni di malattia siano successivamente riconosciute come indebite, saranno oggetto di recupero da parte dell'ente previdenziale, con relativa modifica degli estratti conto contributivi.
- Per gli eventi quarantena verificatesi nel 2021, invece, in assenza della previsione di uno specifico stanziamento di fondi, le relative prestazioni di malattia non potranno essere riconosciute.
I limiti sopracitati si applicano solo parzialmente nel caso di lavoratori fragili (articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020) per i quali la tutela fino al 30 giugno 2021, è stata garantita grazie al fondo rifinanziato dal Decreto Sostegni 1 (n. 41 2021) fino al 30 giugno 2021.
Da sottolineare che l'indennità di ricovero ospedaliero anche per la quarantena COVID non viene conteggiata ai fini del limite di assenze per malattia (periodo di comporto).