Rubrica del lavoro

Fondo Clero: contributo statale 2024 e istruzioni INPS 2025

Con Decreto  del ministero del Lavoro del 12 giugno 2025 pubblicato in GU il 23 luglio 2025 è  stato disposto l' "Adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo  di previdenza del clero  e  dei  ministri  di  culto  delle  confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2024 "

In particolare, il contributo a carico dello Stato di cui all'art.  21,  secondo  comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal  1°  gennaio  2024, e' aumentato, a decorrere  dal
1° gennaio 2024,

  •  da euro 9.083.145,06 ad 
  • euro 9.573.634,89. 

Inoltre il contributo  straordinario di cui all'art. 11 del decreto-legge  22  dicembre  1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio   1982, n. 54, e' stabilito in euro 1.032.914,00. 

Contributi  Fondo Clero importi, scadenza  e modalità di versamento 

Si ricorda, sulla base delle  nuove istruzioni emanate  con la circolare 128 del 23.9.2025  che  a seguito del  decreto interministeriale 30 luglio 2025 il contributo dovuto per l’anno 2024 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica  è stato aggiornato ed è pari a

 2.053,89 euro annui (342,32 euro bimestrali e 171,16 euro mensili); tale importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto il quale, in base al disposto della richiamata norma, ne vari l’ammontare.

Di seguito  gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2024 e 2025 dagli iscritti al Fondo Clero.

  • Contributo annuo ante aggiornamento : 1.948,66 euro
  • Contributo annuo aggiornato : 2.053,89 euro

Differenza dovuta per ciascun anno:    105,23 euro

L’importo dovuto a titolo di conguaglio è pari a 17,54 euro per un bimestre e a 8,77 euro per un mese.

Il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31 marzo 2026 e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni 2024 e 2025.

La contribuzione riferita all’anno 2026 sarà adeguata ai nuovi importi a partire dalla prima scadenza di pagamento.

1. VERSAMENTO AUTONOMO DIGITALE  nel Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito www.inps.it  solo nei casi  seguenti:

  • sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;
  • ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale 
  • sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici  che vogliano effettuare  contribuzione volontaria.

Con la modalità Avviso di Pagamento “pagoPA” l’interessato può effettuare il pagamento tramite canali, sia fisici che on line, di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) ad esempio:

  • agenzie della banca; 
  • home banking del PSP (riconoscibile dai loghi CBILL o “pagoPA”; il codice CBILL assegnato ad INPS è AAQV6); 
  • sportelli ATM abilitati delle banche;
  •  esercenti convenzionati aderenti al sistema “pagoPA” (tabaccherie, ricevitorie, edicole, bar, farmacie e supermercati);
  •  Uffici Postali.

2. VERSAMENTO UNICO A MEZZO BONIFICO per i pagamenti a carico dei seguenti soggetti:

  • Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;
  • per gli enti delle diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale, che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973, preveda l’adempimento unico.

da effettuare esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni:  IBAN: IT06H0100003245321200001248 –  BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’“area euro”.

ATTENZIONE: L’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero   PREVIA  richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni, a mezzo posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale [email protected], oppure via PEC all’indirizzo [email protected].

Viene inoltre specificato con riferimento ai bonifici che  l’acquisizione dell’importo sarà possibile unicamente se nel campo “causale” sono presenti i seguenti dati:

1) la parola “CLERO”;

2) il codice fiscale del sacerdote o del ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;

3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).

In assenza dei predetti dati il pagamento non implementerà l’estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.

Fondo sostentamento clero: beneficiari

Si ricorda che :

  • la contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto e che 
  • l’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia. 

Per l’accertamento di tale status è richiesta: 

– per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico; 

– per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa :

  • ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti, nonché 
  • ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero 

Precisazioni per il clero cattolico

Con esclusivo riferimento al clero cattolico, l'INPS  segnala che: 

a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento;

b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e potrebbe essere anche escluso; 

c) grava unicamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento

L'istituto ricorda quindi alle Curie Diocesane di notificare alla Direzione provinciale di Terni tempestivamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché qualsiasi altra causa di variazione/cessazione dell’obbligo contributivo, allegando la relativa documentazione.

Vengono quindi forniti ulteriori chiarimenti  su rimborsi, decorrenza dell’obbligo contributivo e relativi adempimenti

Differenze contributive  per periodi pregressi da pensionati

La circolare precisa infine che considerato che il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione e assume carattere definitivo solo a posteriori. Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati per cui in tali casi sulle pensioni a carico del Fondo verranno impostati i recuperi delle differenze.

Allegati: