Agevolazioni INPS agricoltura per calamità e malattie
Il 16 giugno 2025 l’INPS ha pubblicato la circolare n. 103 per fornire le istruzioni operative sull’applicazione delle agevolazioni previdenziali alle imprese agricole danneggiate da calamità naturali, eventi climatici avversi e fitopatie.
Il documento attua le disposizioni del regolamento UE 2022/2472 e del D.lgs. 102/2004, concentrandosi in particolare sull’esonero contributivo per le aziende agricole sulla base anche delle specifiche declaratorie fornite con appositi decreti ministeriali .
Di seguito una sintesi rivolta a consulenti del lavoro e datori di lavoro agricoli.
Esonero INPS imprese agricole: il quadro normativo e l’attivazione
L’intervento è subordinato a:
- decreto di declaratoria del Ministero dell’Agricoltura che attesta la calamità;
- danni a produzioni, strutture o impianti non coperti dal Piano assicurativo annuale;
- danno superiore al 30% della produzione media;
- regolarità DURC e rispetto delle norme sul lavoro.
Le misure sono ammissibili se:
- l’impresa è attiva nella produzione agricola primaria (ATECO 01.1 – 01.5);
- rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa (PMI) UE;
- è in possesso del requisito di “agricoltore in attività”.
Esonero INPS Agricoltura: Tipi di eventi ammissibili e intensità degli aiuti
Secondo il regolamento UE 2022/2472, gli aiuti possono coprire i danni con le seguenti percentuali:
Tipo di evento | Percentuale massima di aiuto |
---|---|
Calamità naturali (terremoti, inondazioni, ecc.) | 100% |
Epizoozie e fitopatie (moria kiwi, Xylella, ecc.) | 100% |
Eventi climatici avversi assimilabili (grandine, gelo, ecc.) | 80% (90% in zone soggette a vincoli naturali) |
Percentuale di danno | Aliquota di esonero |
---|---|
≥ 30% | 17% |
> 70% | 50% |
L’esonero contributivo INPS: a chi spetta e come funziona
Le agevolazioni previdenziali sono uno degli strumenti previsti come intervento ex post. L’esonero si applica:
- ai contributi in scadenza nei 12 mesi successivi all’evento;
- su richiesta presentata tramite cassetto previdenziale INPS;
- nei limiti delle risorse e dell’importo massimo riconosciuto dalla Regione.
Percentuali di esonero previste:
percentuale di danno Aliquota di esonero
≥ 30% 17%
> 70% 50%
Importante: l’esonero si calcola “a scalare” come parte dell’importo massimo di aiuto spettante.
Non sono oggetto di esonero le seguenti componenti:
- trattenute a carico del lavoratore;
- contributo al Fondo TFR (art. 2120 c.c.);
- contributo 0,30% per i Fondi interprofessionali.
Come presentare domanda
La domanda per l’esonero contributivo imprese agricole colpite da calamità si trasmette esclusivamente tramite il “cassetto previdenziale del contribuente”; e deve contenere le dichiarazioni sostitutive (DPR 445/2000) e la validità DURC.
L'istituto informa che verranno a breve resi disponibili, i moduli di richiesta degli esoneri contributivi (uno per ogni decreto di declaratoria)
Le strutture territoriali INPS verificheranno:
- esistenza del DURC in corso;
- rispetto di CCNL e normativa in materia di lavoro;
- congruità dei dati forniti (via banche dati SIAN, Agenzia Entrate, ecc.).
L’esonero ha natura provvisoria e diventa definitivo solo dopo approvazione della domanda di intervento compensativo da parte della Regione o dell’AGEA.
i riferimenti normativi completi
Riferimenti normativi italiani sull'esonero INPS agricolo
- D.lgs. 102/2004, artt. 5 e 8 – Interventi compensativi e esonero contributivo
- DM 22/05/2023 – Eventi assimilabili a calamità naturali
- DM 11/08/2023 – Calamità naturali
- DM 24/01/2024 e DM 12/09/2024 – Fitopatie (Xylella, moria kiwi, ecc.)
- DM interministeriale 21/07/2005 – Percentuali esonero (17% – 50%)
- D.lgs. 82/2008 – Danno minimo per accesso: 30%
- DL 104/2023 e DL 63/2024 – Deroghe al principio di sussidiarietà
- Legge 296/2006, art. 1, co. 755-756 e 1175 – Requisiti DURC e limiti esclusione
- Legge 234/2012, art. 52 – Registrazione aiuti di Stato
- Legge 845/1978 e Legge 388/2000 – Contributi esclusi (Fondi formazione)
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