Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

Silenzio assenso: requisiti necessari per il Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con un'altra sentenza la n 2179/2026 inizia a consolidare il principio secondo cui si può bloccare il silenzio-assenso solo in presenza di ragioni gravi e strutturali.

Ricordiamo appunto che già un'altra recente sentenza  la n 1878/2026  aveva statuito che il silenzio assenso su un permesso di costruire può scattare anche in presenza di difformità urbanistiche. 

Vediamo i due casi specifici in cui il Consiglio di stata si è espresso a maglie larghe per tale istituto.

Silenzio assenso: due pronuncie del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con la pronuncia n 1878/2026 replicavano al Comune affermando che non può annullare la domanda decorsi 90 giorni, a meno che non ci siano ragioni gravi e strutturali, come ad esempio la mancanza del progetto ma non sono incluse nelle ragioni gravi le difformità urbanistiche.

La pronuncia ha di fatto ampliato la portata del silenzio assenso norma che semplifica di molto le procedure per i cittadini.

In sintesi ricordiamo che il silenzio assenso è disciplinato dalla Legge n 241/90 ed è l'istituto da considerare la più rilevante ipotesi di silenzio significativo, concretizzando uno strumento di semplificazione amministrativa. 

Il caso di specie riguardava una richiesta di permesso di costruire per il recupero di un sottotetto per la quale il Comune decorsi i 90 giorni dalla presentazione della domanda, aveva richiesto una integrazione della documentazione, respingendo il rilascio di un’attestazione per il decorso dei termini per la maturazione del silenzio assenso. 

I giudici del Consiglio di Stato ricordano le regole generali sul silenzio assenso, contenute nella legge n. 241/1990, e poi quelle specifiche per l’edilizia, del DPR n. 380/2001. 

In particoalre, la sentenza spiega che per i permessi di costruire "in assenza di interruzioni, il silenzio assenso si forma decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda", non si forma in presenza di vincoli.

Ai fini del silenzio assenso secondo un orientamento giurisprudenziale devono solo esserci i requisiti formali per la presentazione della domanda, ad esempio il richiedente deve essere legittimato alla istanza e "non osta alla formazione del silenzio assenso la difformità urbanistica" o la difformità rispetto alla legge. 

Secondo un altro orientamento, il silenzio assenso è uno strumento di semplificazione e non di liberalizzazione e pertanto "la formazione del silenzio assenso postula la piena conformità dell’istanza alla normativa e alla strumentazione" e non basta il semplice trascorrere del tempo. 

Il Consiglio di Stato ha però specificato che il secondo orientamento presenta aspetti di incoerenza sistematica poichè:

  • la pretesa di una istanza sia pienamente conforme presuppone che per il silenzio assenso, siano necessarie: "tutte le condizioni, normative e sostanziali, per l’accoglimento dell’istanza", non risultando quindi una semplificazione per i cittadini, 
  • in materia di silenzio assenso è già prevista la possibilità di attivare l'annullamento d’ufficio, concessa in casi espressamente disciplinati. 

Nella sentenza, per il Consiglio di Stato la difformità urbanistica non impedisce la formazione del silenzio assenso che appunto "non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dall’amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto". 

La nuova pronuncia la n 2179/2026 va nella stessa direzione.

La vicenda partiva da una richiesta di permesso di costruire per una zona di espansione con un piano attuativo, pur se non ancora approvato. 

Il cittadino decorsi tre mesi chiedeva al Comune di certificare la maturazione del silenzio assenso.

Il Comune rifiutava replicando che mancavano le condizioni basilari per arrivare a un provvedimento positivo, dal momento che l’intervento non era compatibile con i piani urbanistici. 

Il Consiglio di Stato ha replicato dando torto al Comune poichè secondo i giudici anche se l’intervento riguarda una zona di espansione non lottizzata e non urbanizzata e soggetta alla preventiva adozione di un piano di lottizzazione l’istanza è conforme al modello normativo astratto il quale prevede il permesso di costruire come titolo abilitativo e, quindi, contempla la possibilità che si attivi il meccanismo del silenzio assenso.

Si rimanda alla consultazione delle due pronunce per tutti i dettagli.

Nessun articolo correlato